Anche il decreto di sequestro (o di convalida del sequestro) probatorio del corpo del reato deve essere congruamente motivato, sotto pena di nullità
La Suprema Corte a Sezioni Unite, in data 19.04.2018, ha risposto affermativamente al quesito "Se, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l'accertamento dei fatti".
Non è ancora disponibile il testo integrale della sentenza del 19 aprile u.s., con la quale le Sezioni Unite penali hanno, definitivamente, chiarito che anche per il decreto di sequestro (o di convalida del sequestro) probatorio del corpo del reato è richiesto al P.M. un obbligo stringente di motivazione quanto alla finalità in concreto perseguita dalla misura cautelare per l'accertamento dei fatti. In questa sede, ci limiteremo ad analizzare l'ordinanza di rimessione del succitato quesito alle Sezioni Unite e l'annosa e dibattuta questione di diritto.
Il caso concreto riguarda un ricorso proposto dall'Ufficio di Procura avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Nuoro che, in accoglimento della richiesta degli indagati, annullava il decreto di convalida di sequestro probatorio sul presupposto di una "motivazione obiettivamente insussistente" in ordine alle esigenze probatorie a fondamento del provvedimento di sequestro.
Il P.M. ricorrente evidenziava l'errore logico-ermeneutico in cui, a suo parere, era incorso l'organo giudicante nella misura in cui, in accoglimento del più rigoroso criterio interpretativo secondo il quale il provvedimento di sequestro probatorio del corpo del reato deve essere congruamente motivato sotto pena di nullità, tuttavia, non aveva tenuto conto dell'unica eccezione al suddetto principio: l'uso di formule sintetiche sarebbe consentito nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (sul punto, Cass. Pen., Sez. III, n. 1145 del 27.04.2016).
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte, assegnataria del ricorso di cui sopra, da atto di un effettivo contrasto giurisprudenziale sulla questione giuridica inerente la motivazione dei provvedimenti di sequestro probatorio e pertanto, rimetteva alle Sezioni Unite, con ordinanza del giorno 01.12.2017, depositata il 25.01.2018, il seguente quesito di diritto: "Se, per le cose che costituiscono il corpo del reato, il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono o debba, invece, a pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti".
Il Collegio, non fa mistero, nell'ordinanza de qua, di ritenere fondate le doglianze del P.M. ricorrente ma, l'accoglimento del ricorso comporterebbe il discostamento dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5876 del 28.01.2004 secondo cui "Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti". Pertanto, soprattutto, alla luce della novellato disposto dell'art. 618, comma primo-bis, c.p.p. che stabilisce che "se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso", la Terza Sezione rimette la decisione al Supremo Consesso.
Le Sezioni Unite, come sopra evidenziato, si sono pronunciate all'udienza del 19.04.2018, nel senso della necessarietà di una adeguata motivazione del decreto di sequestro (o di convalida del sequestro) probatorio del corpo del reato, a pena di nullità dello stesso.
In attesa del testo integrale della suddetta sentenza, è possibile consultare l'ordinanza di rimessione in commento all'allegato sottostante.