Aumentano i reati procedibili a querela della persona offesa
Il Consiglio dei Ministri, in data 21 marzo 2018, ha approvato lo schema definitivo del decreto legislativo attuativo della Legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando), relativamente alla procedibilità a querela della persona offesa per una serie di reati.
La Legge Orlando n. 103 aveva previsto, invero, una delega in favore del Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati. In particolare, l'Esecutivo era delegato a prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilita' d'ufficio qualora ricorresse una delle seguenti condizioni:
1) incapacità della persona offesa per eta' o per infermita';
2) ricorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero delle circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
3) rilevante gravità del danno arrecato alla persona offesa, nei reati contro il patrimonio.
Il Governo era, altresì, delegato a prevedere che, per i reati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate, il termine per presentare la querela dovesse decorrere dalla predetta data, se la persona offesa avesse avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; viceversa, se il procedimento fosse stato pendente, era stabilito che il pubblico ministero o il giudice dovessero informare la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e che il termine decorresse dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.
Le previsioni sopra evidenziate sono state attuate, appunto, dal legislatore delegato con lo schema definitivo del Decreto Legislativo che può essere consultato al link riportato a piè di pagina.
Nella relazione illustrativa si legge che la ratio della riforma in questione è da rinvenirsi in un ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela per migliorare l'efficienza del sistema penale, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto - di nuova introduzione - della estinzione del reato per condotte riparatorie (articolo 162-ter del codice penale), che ha riguardo ai reati procedibili a querela, ma con querela rimettibile.
l testo del decreto attuativo si compone di 14 articoli e prevede i nuovi casi di procedibilità a querela negli articoli da 1 a 12.
L' articolo 1 introduce l'estensione della procedibilità a querela nell'ipotesi prevista dall'articolo 612, secondo comma, del codice penale con riferimento al reato di minaccia "grave". Resta, invece, perseguibile d'ufficio la minaccia commessa in uno dei modi indicati dall'articolo 339 c.p., data l'espressa previsione della legge di delega, che preclude la trasformazione del regime di procedibilità in presenza di tali circostanze 'aggravanti.
L' articolo 2 rende procedibile a querela il reato di cui al secondo comma dell'articolo 615 del codice penale in tema di violazione di domicilio perpetrata dal pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di .essi, senza rispettare le formalità prescritte dalla legge.
L' articolo 3 modifica il regime di procedibilità, rendendolo a querela, del reato di cui all'articolo 617-ter, primo comma, del codice penale in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
L' articolo 4 rende procedibile a querela il reato di cui all'articolo 611-sexies, primo comma, del codice penale in tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
L' articolo 5 introduce il regime di procedibilità a querela per il primo comma dell'articolo 619 del codic.e penale in tema di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
L' articolo 6 rende procedibile a querela il reato di rivelazione, senza giusta causa,
a colui che non ne sia il destinatario ovvero a persona diversa da quella tra cui è
intervenuta la comunicazione o la conversazione, del contenuto di corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica,
commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni di cui
all'articolo 620 del codice penale.
L' articolo 7 prevede la conservazione della procedibilità d'ufficio per i reati contro la persona nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
L' articolo 8 estende la procedibilità a querela all'ipotesi di cui all'articolo 638, secondo comma, del codice penale in tema di uccisione o danneggiamento di animali altrui, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
L' articolo 9 amplia ir regime della procedibilità a querela per il reato di truffa - aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale, a meno che non sussista la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, c.p., numero 7 (danno patrimoniale di rilevante gravità ). Si prevede la conservazione della procedibilità d'ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
L' articolo 10 introduce la procedibilità a querela della persona offesa in relazione al delitto di frode informatica, di cui all'articolo 640-ter c.p. L'intervento normativo restringe il novero delle circostanze aggravanti in grado di far scattare la procedibilità d'ufficio alle sole ipotesi di cui al numero 5 dell'articolo 61, primo comma, c.p., in ragione della particolare pericolosità della condotta incriminata che approfitta di situazioni di minorata difesa, ma limitatamente all'aver profittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, nonché al numero 7 dell'articolo 61, primo comma, c.p., a causa della rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato.
L'articolo 11 estende il regime della procedibilità a querela anche alle ipotesi aggravate del reato di appropriazione indebita, relative al fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario nonché all'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità.
L'articolo 12 prevede, in ultimo, la conservazione della procedibilità d'ufficio per i reati contro il patrimonio oggetto del presente intervento normativo nei casi in cui ricorrano· circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui, la finalità di terrorismo e di eversione di cui all'articolo l decreto-legge n. 625 del 1979, di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993).
L'articolo 13 detta il regime transitorio stabilendo che, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente schema di decreto, commessi prima della data di entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto costituente reato. Pendente il procedimento, il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio deli'azione penale, provvedono ad informare la persona offesa, anche, ove necessario, mediante ricerche anagrafiche, della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Infine, l'articolo 14 contiene la clausola di invarianza finanziaria.