"Blue Whale Challenge": non è punibile il tentativo di istigazione al suicidio se la vittima non si procura, quantomeno, lesioni gravi
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che non è configurabile il tentativo del delitto di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore nell'ambito del gioco noto come "Blue Whale Challenge", pur se contenenti l'invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli.
Con ordinanza cautelare il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare e di materiale informatico, ritenendo integrato il fumus commissi delicti per i reati di istigazione al suicidio e adescamento di minore.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza cautelare evidenziando, tra gli altri, la falsa applicazione dell'art. 580 c.p. atteso che la persona offesa (minorenne) non aveva neppure tentato il suicidio né, tantomeno, si era procurata lesioni gravi.
La Suprema Corte, pur dichiarando infondato nel suo complesso il ricorso perché ha ravvisato gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 609 undecies c.p., ha chiarito che lo stesso non poteva affermarsi in relazione all'art. 580 c.p.
Invero, secondo la norma incriminatrice l'istigazione al suicidio in tanto si può configurare, in quanto la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o, quantomeno, il suicida, fallendo nel suo proposito, si procuri una lesione grave o gravissima. Sono, pertanto, esclusi dalla condotta incriminata sia l'istigazione in quanto tale (contrariamente ad altre fattispecie incriminatrici nelle quali l'istigazione è punita in sé e per sé, come nell'art. 266, 302, 414, 414bis, 415 c.p.), sia l'istigazione seguita dall'esecuzione parziale dell'intento suicida della vittima, a condizione che quest'ultima si procuri una lesione grave o gravissima.
Dunque, la soglia di rilevanza penale individuata dalla legge impone di escludere la punibilità del tentativo in tutti quei casi nei quali l'istigazione sia seguita da suicidio mancato da cui derivi una lesione lieve o lievissima. Quello che era accaduto, appunto, nel caso concretamente posto all'attenzione degli Ermellini.
Di seguito è consultabile il testo integrale dell'ordinanza in commento.