Cass. Pen., Sez. III, 26.10.2017 - 7.02/2018, n. 5784

19.02.2018

La Terza Sezione, pronunciando in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato.

Di seguito il testo integrale della sentenza, scaricato dal sito web ufficiale della Corte di Cassazione.

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