Cass. Pen., Sez. III, 26.10.2017 - 7.02/2018, n. 5784
19.02.2018
La Terza Sezione, pronunciando in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato.
Di seguito il testo integrale della sentenza, scaricato dal sito web ufficiale della Corte di Cassazione.