E. F. ACETO,Il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee a contenuto auto-incriminante rese alla polizia giudiziaria: il rischio di una pericolosa violazione dei diritti dell’indagato, in Archivio Penale web, 3, 2020

01.01.2021

di Emilia Francesca Aceto, avvocato penalista.

L'art. 350, co. 7, c.p.p. governa il potere della polizia giudiziaria di raccogliere dichiarazioni spontanee provenienti dalla persona sottoposta alle indagini, senza l'assistenza del difensore e in assenza degli avvertimenti previsti dalla disciplina generale a garanzia dell'effettività del diritto di difesa (art. 64 c.p.p.). A differenza delle notizie "informali" raccolte sul luogo o nell'immediatezza del fatto - che, anche se acquisite in assenza di garanzie, sono inutilizzabili in toto -le dichiarazioni spontanee provenienti dall'indagato sono inutilizzabili solo in dibattimento (salvo per le contestazioni a norma dell'art. 503) mentre, come chiarito dalla giurisprudenza, sono pienamente utilizzabili nell'incidente cautelare e nei riti a c.d. prova contratta. La deviazione dal modello generale tipico (inutilizzabilità patologica delle prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge) si giustifica alla luce del carattere "spontaneo" del contributo offerto, spontaneità che la giurisprudenza maggioritaria considera estrinsecazione del diritto di "autodifesa" del dichiarante. Per quanto già l'impostazione non convinca in quanto la deroga è fondata su di un concetto - la spontaneità - dai contorni indefiniti, tuttavia, essa rivela la sua totale inadeguatezza sotto altro aspetto: il regime di utilizzabilità di cui al comma settimo dell'art. 350 troverebbe applicazione, altresì, alle dichiarazioni spontanee a contenuto autoincriminante. Anche una confessione in piena regola, pertanto, potrà raccogliersi senza assistenza difensiva e senza la somministrazione degli avvisi sulle facoltà spettanti al dichiarante, in maniera del tutto svincolata dallo schema-tipo disciplinato dall'art. 63 c.p.p. (regola generale e assoluta) e, per il fatto di essere "spontanea", sarebbe inutilizzabile solo nel dibattimento e, di contro, pienamente utilizzabile nella fase cautelare e nei riti "a prova contratta". Tale pericoloso indirizzo giurisprudenziale - purtroppo in via di consolidamento - reca con se' il rischio concreto di creare prassi giudiziarie distorte, dove le spontanee dichiarazioni possono diventare un comodo espediente per assicurare al processo contributi informativi che, attivando i meccanismi difensivi previsti per istituti similari, potrebbero non ottenersi. Il tutto nella totale inconsapevolezza del dichiarante e perciò violando, primi fra tutti, il principio di legalità della prova e l'effettività del diritto di difesa.

Il contributo integrale è  disponibile di seguito.

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