Il risarcimento diretto nei sinistri stradali
Hai avuto un sinistro stradale ed hai paura che la compagnia assicurativa non ti risarcisca o ti risarcisca dopo anni? Sappi che è possibile farsi indennizzare direttamente dalla tua compagnia assicurativa (e non da quella della controparte) con una semplice richiesta di "risarcimento diretto". Devi sapere che...
Il Decreto Legge n. 223 del 4.07.2006 (c.d. Decreto Bersani) ha introdotto alcune rilevanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private riguardanti la procedura di liquidazione per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
Nello specifico, l'art. 149 disciplina il c.d. risarcimento diretto che consente al contraente di richiedere la liquidazione per i danni subiti in seguito del sinistro, direttamente, all'impresa di assicurazione con la quale ha stipulato la polizza relativa al veicolo utilizzato. Precisazione preliminare è che per poter attingere a detta procedura è essenziale che l'assicurato non sia responsabile del sinistro o, comunque, lo sia solo in parte. In tale ipotesi, l'impresa assicuratrice, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
Dunque, la propria assicurazione, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest'ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
Tuttavia, sono previste determinate condizioni. Innanzitutto, è essenziale che il sinistro sia avvenuto tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria e che si tratti di veicoli immatricolati in Italia. L'art. 149, comma 2, esclude espressamente, infatti, i sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero.
È necessario, poi, che dall'incidente siano derivati danni ai veicoli coinvolti, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente ovvero ai conducenti medesimi. Sono espressamente esclusi dalla liquidazione i danni subiti dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141 [1].
Con riferimento al danno subito dal conducente non responsabile, è da precisare che lo stesso sarà risarcito solo se contenuto nel limite previsto dall'art. 139. Ciò significa che il danno alla persona sarà preso in considerazione dall'assicurazione solo se trattasi di danno di lieve entità e sarà liquidato secondo gli importi stabiliti dal predetto art. 139 [2].
In tutti i casi nei quali non risulti applicabile la procedura dell'indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto alla Compagnia assicuratrice dell'altro veicolo, seguendo l'iter ordinario previsto dall'art. 148 Cod. Ass.ni.
Tornando alla procedura di risarcimento diretto, bisogna per prima cosa indirizzare alla propria compagnia assicurativa la richiesta di risarcimento danni. È opportuno inviarla per conoscenza, altresì, all'impresa assicuratrice del veicolo del responsabile, costituendo tale adempimento una condizione di proponibilità della domanda, come emerge dal combinato disposto degli artt. 145 c.2, 149 e 150 Cod. Ass.ni..
La richiesta di risarcimento diretto deve recare i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli, le rispettive imprese di assicurazione, la descrizione delle circostanze e delle modalità di verificazione del sinistro, l'eventuale intervento delle autorità, il luogo ed i giorni (almeno cinque) in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere ispezionate dalla compagnia. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini poc'anzi indicati, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati.
In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione potrà richiedere al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.
La compagnia di assicurazione, entro sessanta giorni, formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro (CAI).
In caso di lesioni personali, la domanda risarcitoria deve contenere, oltre che le informazioni relative ai mezzi coinvolti e alla dinamica del sinistro, anche l'indicazione di età, attività e reddito del danneggiato, entità delle lesioni subite, dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (I.N.A.I.L), attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
Per le richieste risarcitorie relative a lesioni, il termine per la formulazione dell'offerta obbligatoria (o del diniego) è aumentato a novanta giorni. In pendenza di detto termine, ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass.ni, "Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini [per formulare l'offerta e per esercitare l'azione giudiziale] sono sospesi."
Se vi sono state integrazioni alla documentazione originariamente prodotta, i termini di sessanta e novanta giorni poc'anzi citati decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
A questo punto, alla richiesta di risarcimento dell'assicurato la compagnia assicurativa potrà rispondere in due modi alternativi:
1) formula un'offerta risarcitoria;
2) non formula un'offerta.
Nel primo caso, l'interessato potrà, a sua volta:
1) ritenere l'offerta congrua e, dunque, accettarla. In tale ipotesi, l'impresa provvederà al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione;
2) non accettare l'offerta. In questo caso, sempre entro il termine di quindici giorni, l'impresa corrisponderà la somma offerta al danneggiato e la stessa sarà imputata nella liquidazione definitiva del danno (a titolo di acconto).
3) non rispondere all'offerta. In tal caso, decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponderà al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità e tempistiche di cui sopra.
Viceversa, nell'eventualità in cui l'impresa decida di non proporre alcuna offerta di risarcimento del danno dovrà comunicare al danneggiato i motivi per cui non ritiene di fare, appunto, offerta.
Cosa succede se il danneggiato non accetta l'offerta in quanto non ritenuta congrua oppure non gli viene fatta alcuna offerta?
L'unica via percorribile, a questo punto, sarà quella di intraprendere un'azione giudiziale diretta nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
Si è discusso molto in dottrina e in giurisprudenza se, nel giudizio intentato nei confronti della propria compagnia assicurativa, bisognasse citare quale litsconsorte necessario anche il responsabile del sinistro. Senza entrare nel merito del succitato dibattito, è sufficiente in questa sede prendere atto che con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che anche nel caso dell'indennizzo diretto deve essere citato il soggetto asseritamente responsabile del danno [3].
[1] Il terzo trasportato deve essere sempre risarcito dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia del veicolo sul quale si trovava), indipendentemente dalle responsabilità per il verificarsi del sinistro e dalle conseguenze patite.
[2] Art. 139 Cod. Ass.ni <<1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
[3] Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 21896 del 20.09.2017
Se vuoi richiedere una consulenza sull'argomento compila il modulo e sarai ricontattato a breve