Il sostituto processuale non può costituirsi parte civile: le motivazioni delle Sezioni Unite. Cass. Pen., Sez. Un., ud. 21.12.2017 - dep. 16.03.2018, n. 12213.

19.03.2018

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, hanno affermato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all'udienza di costituzione. 

Con ordinanza n. 49527 era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione: "se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore, al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato procura specialeal fine di esercitare l'azione civile nel processo penale".

In data 21.12.2017, i Giudici di Piazza Cavour pronunciano il dispositivo della sentenza n. 12213, risolutiva del quesito in esame, fornendo risposta negativa.

Il 16.03.2018 sono state depositate le motivazioni della sentenza de qua ed è stato definitivamente chiarito che "il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all'udienza di costituzione".

Si erano formati sull'argomento tre differenti indirizzi nella giurisprudenza di legittimità: un primo orientamento, nel sottolineare che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legittimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (legittimatio ad processum), escludeva in via generale che la legittimatio ad processum conferisca al difensore il potere di farsi sostituire per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore (ex multis, Cass. Pen. Sez. III, n. 22601 del 13.05.2005, Fiorenzano; Sez. V, n. 38763 del  28.06.2017, Santarelli).

Un secondo indirizzo, di segno opposto, affermava la legittima possibilità per il difensore di nominare un sostituto, anche ove non prevista la relativa facoltà, ai fini del deposito dell'atto di costituzione, non derivando alcuna limitazione dalla procura ad litem (così, ad es., Cass. Pen., Sez. V, n. 51161 del 24.10.2013, Morozova).

In ultimo un terzo indirizzo intermedio tra le due posizioni poc'anzi evidenziate, affermava che il sostituto processuale del procuratore speciale-difensore nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituzione (legittimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), per il quale solo l'art. 102 c.p.p. prevede la facoltà della nomina di un sostituto processuale che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore. Nondimeno, la previsione contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore, con cui si conferisce espressamente la facoltà di nominare sostituti processuali e di presentare personalmente a mezzo degli stessi l'atto di costituzione di parte civile, rappresenta una manifestazione esplicita di volontà da parte della persona offesa di consentire l'esercizio dei diritti a lei facenti capo in giudizio anche a sostituti processuali del difensore nominato (in questo senso, Cass. Pen., Sez. V, n. 18258 del 07.01.2016, Luciotti). In definitiva, per tale orientamento, il potere in base al quale il procuratore speciale attribuisce facoltà di costituzione di parte civile ad un delegato è conferito direttamente dal rappresentato-persona offesa.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, si discostano da tutte le posizioni finora indicate. Spiegano, innanzitutto, che affinchè il potere di "sostituzione" sia legittimamente conferito è necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all'interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. Di poi, evidenziano che, in mancanza di procura speciale al difensore o al sostituto designato, la presenza del danneggiato in udienza va considerata come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile (modalità espressamente prevista dall'art. 76 c.p.p. Precisano, infine, gli Ermellini che il potere di sostituzione ben potrà operare anche ove la relativa previsione sia contenuta in un unico atto con il quale siano conferite sia la procura ex artt. 76 e 122 c.p.p., sia la procura di cui all'art. 100 c.p.p., essendo tale potere comunque "coperto" dal conferimento della prima.

Di seguito è possibile consultare il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite.





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