La parola alle Sezioni Unite: ordinanza della VI Sezione n. 57598/2017

19.02.2018

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso, con l'ordinanza in epigrafe, alle Sezioni Unite il seguente quesito: "se sia ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga a formulazione dell'imputazione, ai sensi dell'art. 409, comma quinto, c.p.p., per un reato diverso da quello per il quale il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione".

La questione nasce da un contrasto giurisprudenziale in tema di ammissibilità o meno del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del G.I.P. sopra specificato. In particolare, secondo parte della giurisprudenza l'unico soggetto legittimato a proporre il ricorso per cassazione è il pubblico ministero. Secondo altro orientamento, viceversa, proprio la pacifica abnormità del provvedimento del G.I.P. nell'ipotesi in questione, escluderebbe in radice l'inammissibilità del ricorso dell'indagato.

Parola, dunque, alle Sezioni Unite, innanzi alle quali è fissata la trattazione per il giorno 22.03.2018.

Di seguito il testo integrale dell'ordinanza di rimessione, scaricato dal sito web ufficiale della Corte di Cassazione.

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