La parte civile, sotto pena di nullità, ha diritto a ricevere l'avviso e a partecipare all'udienza di riesame di un provvedimento di sequestro conservativo
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, hanno affermato che il difensore della parte civile ha diritto di ricevere l'avviso dell'udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato avverso un'ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all'udienza; pertanto, in mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di far accertare la nullità ex art.178, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. (Cass. Pen., Sez. Un., ud. 28.09.2017 - dep. 05.04.2018, n. 15290).
La sentenza in commento affronta due questioni di diritto di una certa rilevanza che attengono ai diritti ed alle facoltà riconosciute alla parte civile in materia di misure cautelari reali.
In primo luogo, si è posto il quesito se anche alla parte civile debba essere spedito l'avviso dell'udienza innanzi al tribunale del riesame avente ad oggetto l'impugnativa avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare reale del sequestro conservativo. La risposta delle Sezioni Unite è stata, senza alcun dubbio, affermativa. Da tale principio di diritto discendono due corollari. Il primo: se la violazione del principio del contraddittorio nel giudizio ex art. 324 c.p.p. in tema di riesame del sequestro conservativo riguarda la posizione della parte civile, a cui non è stato dato modo di prendere parte al giudizio di riesame, il relativo provvedimento conclusivo è nullo ex art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p. (che estende i suoi effetti alle garanzie di intervento di ogni "parte privata"). Il secondo: dalla predetta violazione del diritto al contraddittorio consegue la facoltà della parte civile di impugnare, mediante ricorso per cassazione, ex art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p., il provvedimento con il quale il tribunale del riesame ha revocato o annullato il sequestro conservativo medesimo.
La seconda questione affrontata dalle Sezioni Unite nella pronuncia de qua attiene alla possibilità o meno per la parte civile di proporre ricorso per cassazione nel merito, ex art. 325 c.p.p., avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia annullato o revocato il sequestro conservativo. Sul punto, gli Ermellini richiamano, anzitutto, il disposto dell'art. 325, co. 1, c.p.p. che stabilisce che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. possono proporre ricorso per cassazione, per violazione di legge "il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione", non contemplando la parte civile. Nonostante qualche sporadica pronuncia della Suprema Corte che ha affermato che l'art. 325 c.p.p. andrebbe interpretato alla luce dell'art. 318, comma 1, c.p.p. (che, riconoscendo la legittimazione proporre la richiesta di riesame contro l'ordinanza di sequestro conservativo a "chiunque vi abbia interesse", consentirebbe di ricomprendere nell'alveo dei soggetti legittimati anche la parte civile), la Suprema Corte nella sentenza in commento ha chiarito che tale interpretazione non può essere seguita atteso che l'art. 318 c.p.p. limita il giudizio di riesame alle sole ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo (non anche a quelle che lo hanno annullato o revocato).
Pertanto, le Sezioni Unite concludono asserendo che la parte civile non è abilitata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. per ragioni diverse dalla violazione del principio del contraddittorio, precisando, altresì, che tale chiave interpretativa non appare in contrasto né con l'art. 24 Cost, né, tantomeno, con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2012, che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
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