Le Sezioni Unite Penali sul ricorso per cassazione in materia di misure cautelari. Cass. Pen., Sez. Un., 21.12.2017-23.02.2018, n. 8914
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno affermato che, a seguito della modifica apportata dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Era già argomento oggetto di un contrasto giurisprudenziale quello avente ad oggetto l'ammissibilità - o meno - del ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato ai sensi dell'art. 311 c.p.p., ossia avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari.
Dibattito divenuto ancor più pregnante a seguito della novella introdotta dalla Riforma Orlando, agli artt. 571 e 613 c.p.p.
Da qui, la devoluzione alle Sezioni Unite Penali da parte del Primo Presidente, con decreto del 13.12.2017, del quesito "se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 c.p.p., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la legittimazione di questi a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari personali, ai sensi dell'art. 311 c.p.p.".
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, partendo dal presupposto che il riconoscimento del diritto di impugnazione dei provvedimenti cautelari all'imputato o indagato non esclude ma presuppone, anch'esso, il rispetto delle regole generali dettate per l'esercizio dello jus postulandi in sede di legittimità dall'art. 613, comma 1, c.p.p., ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione".
Di seguito, il testo integrale della sentenza.