Cass. Pen., Sez. I, 12.09.2017 -05.02.2018, n. 5322

19.02.2018

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza in epigrafe, ha affermato che, in sede di reclamo giurisdizionale introdotto dal detenuto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua richiesta di revoca del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., l'emissione di un successivo provvedimento di rigetto della suddetta richiesta da parte del Ministro della Giustizia, non comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto l'effetto devolutivo correlato all'impugnazione trasferisce al Tribunale di Sorveglianza il potere di decidere sulla domanda e di valutare gli argomenti addotti dal reclamante ai fini della revoca del regime differenziato.

Di seguito il testo integrale della sentenza, scaricato dal sito web ufficiale della Corte di Cassazione.

Studio Legale Aceto - Prestera, Via Giuseppe Giacomantonio n. 44/B, 87100 Cosenza (CS), Tel&fax: +39 0984/458131
Creato con Webnode Cookies
Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia