L'ordinanza di rigetto della richiesta di estinzione del reato per condotte riparatorie, non è autonomamente impugnabile, ma può essere appellata solo con la sentenza di primo grado

06.07.2018

Nota a Cass. Pen., Sez. I, 29.05.2018 (ud.) - 28.06.2018 (dep.), n. 29562

La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che l'ordinanza emessa in dibattimento, all'inizio o nel corso dello stesso, di rigetto della richiesta di estinzione del reato per condotte riparatorie, ex art. 162 ter cod. pen., è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado; detta ordinanza, comunque motivata, non è autonomamente impugnabile per abnormità, in quanto si colloca all'interno del sistema processuale e non determina alcuna stasi del procedimento.


La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce respingeva la richiesta di immediata declaratoria di estinzione, ex art. 162-ter c.p., del reato di truffa, sostenendo che, sebbene non risultasse espressamente dal capo d'imputazione, il reato contestato doveva intendersi come aggravato dalla rilevante gravità del danno sofferto dalla persona offesa.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso atteso che esso aveva  ad oggetto un'ordinanza dibattimentale che, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., non è autonomamente impugnabile, essendo invece appellabile solo unitamente alla sentenza di primo grado.

Nè, tantomeno, secondo gli Ermellini può sostenersi che il provvedimento de quo fosse atto abnorme in quanto, collocandosi all'interno del sistema processuale e non determinando alcuna stasi del procedimento, l'ordinanza in questione non può - per definizione - considerarsi affetta da abnormità alcuna, strutturale o funzionale, e non è perciò autonomamente impugnabile.

In allegato è possibile consultare il testo integrale della sentenza in commento.


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