Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari restituisce gli atti al Pubblico Ministero affinché valuti l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

11.05.2018

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

(Nota a Cass. Pen., SS. UU., ud. 18.01.2018 - dep. 9.05.2018, n. 20569)

La sentenza in commento ha risolto un contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte in materia di abnormità dei provvedimenti di restituzione degli atti al P.M. emessi dal G.I.P.

Nel caso di specie il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, restituiva gli atti al Pubblico Ministero invitandolo a valutare, previa acquisizione del certificato penale dell'imputato, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

L'Ufficio di Procura proponeva, avverso detto provvedimento, ricorso per cassazione, denunciandone l'abnormità, appellandosi all'orientamento giurisprudenziale che afferma che il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, qualora non rinvenga i presupposti per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., può respingere la richiesta e restituire gli atti al P.M. solo per ragioni attinenti alla legittima introduzione del rito, alla qualificazione giuridica del fatto, oppure all'idoneità ed adeguatezza della pena in riferimento al caso concreto.

La Quarta Sezione Penale della Corte, prendendo atto di un contrasto giurisprudenziale sull'argomento, ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto: "se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricopribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché questi valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p."

Secondo un primo orientamento (maggioritario), al quale si richiama anche l'ordinanza di rimessione, non è abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero con il quale il giudice per le indagini preliminari, nella sua fondamentale funzione di controllo e garanzia, si esprima - in difformità della richiesta - sulla congruità della pena o sulla sostituzione di quella detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria (Cass. Pen., Sez. IV, n. 10209 del 04.02.2016; Cass. Pen., Sez. IV, n. 48886 del 25.10.2016), nonché sulla necessità di approfondimenti istruttori (Cass. Pen., Sez. VI, n. 36216 del 27.06.2013).

A tale indirizzo maggioritario, si contrappone altro orientamento per il quale il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, col quale si disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per verificare l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., è affetto da abnormità strutturale per carenza di potere giurisdizionale, tenuto conto che la restituzione prevista dall'art. 459, co. 3, c.p.p. si inserisce in una situazione diversa e quindi non risponde al modello legale (Cass. Pen., Sez. I, n. 15272 del 21.12.2016).

Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno aderito all'orientamento maggioritario, evidenziando che  l'ordinanza con cui il G.I.P. restituisce gli atti al P.M. affinché valuti la possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p.p. costituisce, da un punto di vista strutturale, espressione del legittimo potere cognitivo conferito al giudice dall'art. 459, comma 3, c.p.p. che, al di fuori di qualsiasi automatismo decisorio ed in coerenza col ruolo funzionale di quel giudice, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito dell'istanza. Con l'unico limite di non invadere la sfera di competenza del pubblico ministero richiedente che riguarda, chiaramente, le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione.

Limite in questo caso non superato atteso che la valutazione sulla lesività dell'illecito al fine di un'eventuale archiviazione del procedimento - specificano gli Ermellini - non implica alcuna invasione delle attribuzioni dell'organo requirente, ma appartiene all'attività di qualificazione giuridica del fatto di reato, nel senso che, una volta condotta la ricognizione degli elementi costitutivi della fattispecie tipica il giudice passa alla considerazione dell'effettivo disvalore della condotta antigiuridica.

Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, è stato enunciato il seguente principio di diritto: "non è abnorme e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.p."

Per una disamina più approfondita della questione e delle problematiche ulteriori affrontate dai Giudici di Piazza Cavour, è possibile consultare il testo integrale della sentenza di seguito allegato.

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