Non ricorribilità per cassazione dell'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'archiviazione

18.06.2018

Nota a Cass. Pen., Sez. VI,  1.03.2018 (ud.) - 18.04.2018 (dep.),  n. 17535: "L' ordinanza emessa in sede di reclamo a norma dell'art. 410 bis c.p.p. avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione è provvedimento non impugnabile, anche quando si faccia questione di violazioni del diritto al contraddittorio, per effetto di una disciplina che deve ritenersi conforme ai principi costituzionali e sovranazionali"

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha chiarito il regime di impugnabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.

La norma da ultimo richiamata è stata introdotta dalla recentissima L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando) e disciplina le ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione (ordinanza e decreto di archiviazione). Avverso dette nullità è ammesso questo particolare rimedio chiamato reclamo, ove è competente il Tribunale in composizione monocratica.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso nonostante la proposizione tempestiva, da parte della persona offesa, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. Il reclamo veniva, tuttavia, dichiarato inammissibile con ordinanza  emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Palmi.

Avverso tale ultima ordinanza, il difensore e procuratore speciale della persona offesa proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge, deducendo due motivi:

- con il primo, il ricorrente riteneva integrata la suddetta violazione per la circostanza che era stato del tutto omesso l'avviso alla parte della fissazione dell'udienza per la decisione sul reclamo, non consentendo - dunque - l'eventuale presentazione di memorie (comma 3, art. 410-bis c.p.p.). Ledendo, per tal via, il diritto al contraddittorio, costituzionalmente sancito e non consentendo l'esercizio del diritto di difesa. 

- con il secondo, la parte ricorrente deduceva il vizio de quo in ordine alla configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Gli Ermellini con la sentenza in parola hanno chiarito, con riferimento alla prima doglianza sopra enunciata, che l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso un provvedimento di archiviazione - come statuisce anche la norma - è un atto non impugnabile anche quando si faccia questione di violazioni del diritto al contraddittorio.

Anzitutto, è l'art. 111 Cost., settimo comma primo periodo, a limitare i casi di ricorso per cassazione per violazione di legge a due categorie di provvedimenti: le sentenze ed i provvedimenti in materia di libertà personale. La giurisprudenza, anche costituzionale, ha più volte, espressamente, escluso dal novero degli atti passibili di ricorso per cassazione per violazione di legge, l'ordinanza e il decreto di archiviazione, stante la carenza di valore decisorio che sia rebus sic stantibus (vedi infra sentenza allegata).

Tuttavia, i Giudici di Piazza Cavour hanno, altresì, individuato un rimedio da esperire nei casi, come quello di specie, ove il provvedimento di controllo sia stato pronunciato con violazione del diritto al contraddittorio dell'istante e, per conseguenza, del suo inviolabile diritto di difesa.

Secondo i supremi giudici di legittimità tale rimedio è dato dalla richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo in carenza di contraddittorio, invocata sul presupposto di tale vizio.

Quand'anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha, in molte occasioni, affermato l'abnormità dei provvedimenti del G.I.P. di revoca del decreto di archiviazione emesso de plano pur in presenza di una opposizione della persona offesa, ritenuta erroneamente intempestiva, sul presupposto che i vizi del decreto di archiviazione possano essere eccepiti o con ricorso per cassazione o con la richiesta di riapertura delle indagini, il Collegio ha statuito - nella sentenza in questione - che la soluzione sopra enunciata non si pone in contrasto con il predetto orientamento. Ciò in quanto, precludendo all'istante un rimedio da esperire nei casi in cui, comunque, una nullità di ordine generale si è verificata a suo danno,  significherebbe mortificare il suo diritto di difesa. 

Nè tantomeno, ad avviso della Suprema Corte, appaiono utilizzabili, in ipotesi del genere, i rimedi della restituzione nel termine e dell'incidente di esecuzione.

Il primo rimedio si riferisce, invero, al termine prescritto "a pena di decadenza" che le parti non hanno potuto osservare, per cause di forza maggiore o caso fortuito; onde, nel caso di cui all'at. 410-bis, comma 3, c.p.p., il termine non è prescritto a pena di decadenza e, in più, il soggetto che non lo ha osservato non è la "parte" ma il "giudice".

L'incidente di esecuzione, invece, non è praticabile in quanto l'ordinanza che decide sul reclamo avverso un provvedimento di archiviazione non costituisce un atto al quale dev'essere data esecuzione, né tantomeno un "titolo esecutivo".

In allegato, è possibile consultare il testo integrale della sentenza in commento.

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