Nuove norme per la protezione dei testimoni di giustizia: Legge 11 gennaio 2018, n. 6
È entrata in vigore il 21 febbraio 2018 la Legge recante nuove disposizioni in materia di speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia, pubblicata in G.U. giorno 6 febbraio 2018.
Il provvedimento legislativo in parola è rivolto al testimone di giustizia, nonché ai c.d. "altri protetti", ossia quei soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia.
L'art. 2 della Legge definisce il testimone di giustizia come colui che:
a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilita' intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;
b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualita' di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualita' di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, ne' i meri rapporti di parentela, di affinita' o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;
d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne' e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualita' delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonche' delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.
Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo.
Le misure di tutela possono prevedere, ad esempio, la predisposizione di misure di vigilanza e protezione, la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti, l'utilizzazione di documenti di copertura, ecc.
Le misure di sostegno economico, invece, sono finalizzate a garantire ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente e sono specificate all'art. 6 della legge.
In ultimo, le misure di reinserimento sociale e lavorativo di cui all'art. 7 consistono nella conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi (qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attivita' lavorativa), nella tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella localita' protetta, di attivita', anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno, ecc.
Sono previsti, altresì, dei criteri di scelta delle misure de quibus di modo che siano il più possibile garantite la permanenza nella localita' di origine e la prosecuzione delle attivita' ivi svolte. Le misure del trasferimento nella localita' protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalita' sono, invero, adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravita' e all'attualita' del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita.
Le speciali misure di protezione hanno una durata stabilita dalla commissione centrale in base all'attualita' e gravita' del pericolo e in ogni caso, non superiore a sei anni.
Di seguito è scaricabile il testo integrale della Legge n. 6/2018.