Omesso versamento delle ritenute previdenziali o assistenziali: ai fini della punibilità si tiene conto delle mensilità di scadenza del relativo versamento contributivo. Cass. Pen., Sez. Un., 18.01.2018-07-03.2018, n. 10424
Le Sezioni Unite Penali, risolvendo un contrasto interpretativo, chiariscono che l'importo dei 10.000 Euro "annui" (a partire dal quale scatta la punibilità) deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi e non alle mensilità di pagamento delle retribuzioni.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte è tornata sulla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2, comma 1-bis, L. n. 638/1983 come modificato dall'art. 3, comma 6, L. n. 8/2016. La novella ha fissato una c.d. soglia di punibilità per detto reato stabilendo, nello specifico, che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per un importo superiore a 10.000 Euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032, mentre, se l'importo è inferiore, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 Euro.
La sanzione penale e quella amministrativa non si applicano, poi, se il datore di lavoro provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Prima dell'intervento normativo del 2016, non erano previste soglie di punibilità e pertanto, l'omesso versamento era penalmente sanzionato senza alcuna considerazione degli importi.
Il quesito devoluto alle Sezioni Unite era il seguente: "se, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni del dipendente, l'importo complessivo di euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, debba essere individuato con riferimento alle mensilità di pagamento delle retribuzioni, ovvero a quelle di scadenza del relativo versamento contributivo".
Sul punto, occorre premettere che, in relazione alla formulazione normativa ante riforma 2016, la giurisprudenza consolidata e costante affermava che il momento consumativo coincidesse con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato al giorno 16 del mese successivo quello cui si riferiscono i contributi.
Con l'entrata in vigore del nuovo disposto dell'art. 2, comma 1-bis, sono sorti molti dubbi interpretativi ed applicativi a causa del generico riferimento all'importo "superiore a 10.000 euro annui". Dubbi che le Sezioni Unite Penali hanno, in parte, fugato affermando - innanzitutto - che se è vero che il debito previdenziale sorge a seguito della corresponsione delle retribuzioni al termine di ogni mensilità, è altrettanto vero che la condotta del mancato versamento assume rilievo solo con lo spirare del termine di scadenza indicato dalla legge, sicché appare più coerente riferirsi, con riguardo alla soglia di punibilità, agli importi non versati alle date di scadenza comprese nell'anno che vanno dal 16 gennaio (per le retribuzioni del precedente mese di dicembre) al 16 dicembre (per le retribuzioni corrisposte nel mese di novembre).
Dunque, sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: "in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso).
Di seguito è possibile consultare il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite Penali in commento.