Ordinanza-ingiunzione di confisca emessa dalla Prefettura e notificata tardivamente all'interessato: qual è il termine da rispettare?

Hai ricevuto un'ordinanza-ingiunzione di confisca da parte della Prefettura per un'infrazione al codice della strada? Non sempre è legittima, verifica bene i termini previsti dalla legge. Ecco una interessante pronuncia dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza.
Con una interessante pronuncia dell'1.03.2022, l'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza - in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di un privato cittadino avverso l'ordinanza-ingiunzione di confisca emessa dalla Prefettura territoriale per la violazione dell'art. 193, co. 2, CdS- ha preso posizione su una questione ancora oggi assai dibattuta sui termini da rispettare per la notifica del provvedimento prefettizio.
Nel caso di specie, all'assistito veniva notificato un provvedimento che disponeva la confisca del suo autoveicolo a distanza di ben tre anni dall'infrazione succitata (circolazione senza la necessaria copertura assicurativa).
Sull'argomento, occorre precisare che l'orientamento giurisprudenziale più rigorista - largamente condiviso oggi dai giudici di merito - afferma che in materia di ordinanza di confisca conseguente a infrazioni al codice della strada, non trova applicazione la Legge n. 241/1990 che è norma generale , ma l'art. 213 CdS, norma speciale prevista dal legislatore per la disciplina, appunto, del sequestro e della confisca. Poichè tale ultima norma non assegna al Prefetto alcun termine di natura perentoria entro cui emettere il relativo provvedimento, allora troverebbe applicazione l'art. 28 della L. n. 689/1981 e, dunque, il Prefetto può disporre la confisca entro cinque anni dalla data della commessa violazione (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 19.01.2009, n. 1191). Di conseguenza la P.A. godrebbe di un ampio lassotemporale per far valere la pretesa nei confronti dei cittadini.
Nel ricorso proposto, tuttavia, è stata evidenziata l'assoluta carenza del ragionamento ermeneutico sopra citato, in quanto del tutto svincolato dai principi costituzionali che governano i poteri e i caratteri dell'azione amministrativa e i suoi rapporti con i privati.
Ed infatti, già da tempo si è formato un altro indirizzo giurisprudenziale più incline ad un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata (anche se poco condiviso dai giudici di merito) che, di contro, afferma che l'ordinanza-ingiunzione di confisca del veicolo posto in circolazione senza la necessaria copertura assicurativa va emessa, ai sensi dell'art. 204 CdS, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni entro il quale l'ufficio al quale appartiene l'organo accertatore deve trasmettere il processo verbale di contestazione (Cass. Civ., Sez. VI, 28.07.2016, n. 15736). Esiste anche una circolare del Ministero dell'Interno (Prot. n. 300/A/559/19101/20/217/4 del 21.01.2019), in linea con i medesimi termini.
Il Giudice di Pace di Cosenza, con la sentenza n. 402/2022, ha aderito a tale ultimo orientamento (sebbene minoritario), accogliendo le tesi difensive che miravano a evidenziare come, in ogni caso, l'Amministrazione non può agire nell'ambito dei suoi specifici poteri discrezionali ma deve agire nell'ambito di un'attività punitiva, il cui esercizio è configurato dalla legge in termini di doverosità e celerità e i criteri che governano l'azione amministrativa sono quelli dettati dalla Legge n. 241/1990, emanata in attuazione dell'art. 97 Cost. Pertanto, il modello che ne deriva dev'essere quello di un'Amministrazione non più retta da principi di supremazia ma paritaria, regolata dai canoni del buon andamento e nei cui confronti il cittadino è elemento di stimolo e di sollecitazione contro lentezze, inerzie, silenzi.
Se anche tu hai ricevuto un'ordinanza-ingiunzione prefettizia e vuoi sapere se è possibile impugnarla per opporti alla confisca, compila il modulo sotto riportato. Sarai ricontattato immediatamente dal nostro studio.