Resistenza nei confronti di più pubblici ufficiali: è concorso formale di reati
Nota a Cass. Pen., Sez. Un., 22.02.2018 (ud.) - 24.09.2018 (dep.), n. 40981: "In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra il concorso formale di reati, ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del proprio ufficio o servizio".
La decisione in nota è arrivata dopo che gli Ermellini, alla luce di un annoso contrasto giurisprudenziale, erano stati chiamati a sciogliere il quesito giuridico se la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi più pubblici ufficiali o incaricati ripubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configurasse un unico reato ovvero un'ipotesi di concorso formale o reato continuato, ex art. 81 c.p.
Sul punto, da tempo si susseguivano due contrapposti indirizzi interpretativi.
Un primo indirizzo sosteneva che, nel caso di resistenza commessa nei confronti di più pubblici funzionari, si realizzavano tanti reati quanti erano i soggetti passivi coinvolti (concorso formale). Ciò sulla base della valorizzazione dell'attività e della libertà di azione dei singoli pubblici ufficiali chiamati all'espletamento dell'ufficio o del servizio, sul presupposto che la pubblica amministrazione è un'entità astratta che agisce per mezzo di persone fisiche (ex multis Cass. Pen., Sez. VI, 25.05.2017, n. 35227).
Secondo un altro orientamento occorre valorizzare l'interesse giuridico al regolare andamento della pubblica amministrazione e pertanto, solo l'ostacolo all'esecuzione dell' "atto" che deve essere eseguito concreterebbe la lesione all'interesse protetto dall'art. 337 c.p. (in questo senso, Cass. Pen., Sez. VI, n. 52725 del 28.09.2017).
Le Sezioni Unite hanno aderito al primo indirizzo ermeneutico sopra evidenziato, dando rilievo soprattutto ad un dato: il rapporto c.d. organico che intercorre tra la P.A. e la persona fisica che ricopre l'ufficio o la funzione pubblica. Dunque, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è esso stesso Pubblica Amministrazione, costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo. Pertanto, l'interesse al normale funzionamento della P.A. va inteso in senso ampio, in quanto in esso si ricomprende anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli art. 336, 337, 338 c.p.
Il principio di diritto enunciato con la sentenza in nota è il seguente: "in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra il concorso formale di reati, ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del proprio ufficio o servizio".
Di seguito, il testo integrale della sentenza commentata.