Sospensione dell'ordine di carcerazione per pene detentive fino a quattro anni: l'intervento della Consulta.
Corte Cost., 02.03.2018, n. 41: La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospenda l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
Con ordinanza del 13 marzo 2017 il G.I.P. del Tribunale di Lecce sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, c.p.p. per contrarietà agli art. 3 e 27, comma 3, Cost. nella parte in cui "non prevede che l'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione".
La questione prende le mosse dal fatto che l'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione di pena detentiva è finalizzato a consentire al condannato di esercitare il diritto di richiedere una delle misure alternative alla detenzione previste e disciplinate dagli artt. 47, 47-ter e 50, comma 1, L. n. 354/1975, nonché dall'art. 94 D.P.R. n. 309/1990.
Orbene, l'art. 47 L. Ordinamento Penitenziario è stato interessato da una recente riforma, ad opera del D.L. n. 146/2013 (convertito nella Legge n. 10/2014), che ha introdotto il comma 3-bis ai sensi del quale "l'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2", ossia un giudizio positivo circa la rieducazione del condannato e la prevenzione dal pericolo che commetta altri reati (c.d. affidamento in prova allargato).
Da qui, dunque, il dubbio del giudice a quo della legittimità costituzionale della norma processuale in parola e, nello specifico, di un «disallineamento sistematico» frutto di un «mancato raccordo tra norme».
La Corte Costituzionale, premettendo che - in effetti - non è stata ancora esercitata la delega legislativa conferita con l'art. 1, comma 85, lettera c), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), il quale prevede che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato, in ogni caso, in quattro anni e precisando che "oggetto dell'odierno scrutinio di legittimità costituzionale è l'attuale incongruità del disegno legislativo", conclude con l'accoglimento delle motivazioni addotte dal giudice a quo e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
Di seguito è scaricabile il testo integrale della sentenza della Consulta.